Riconciliazione dei coniugi separati
La separazione personale dei coniugi, a differenza del divorzio, può avere carattere temporaneo: i coniugi possono in ogni momento riconciliarsi.
La riconciliazione coniugale è un istituto giuridico di cui si possono avvalere i coniugi che hanno già effettuato la separazione ma che vogliono riunirsi in matrimonio e ripristinare la condizione precedente la separazione legale.
A norma dell'art. 157 c.c. i coniugi separati possono far cessare gli effetti della separazione, senza l'intervento del giudice, mediante espressa dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove e' stato celebrato il matrimonio, o di residenza, se il matrimonio è stato ivi trascritto.
Articolo 157 del Codice Civile
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.