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Art. 1
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dellostesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degliarticoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delleconvivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituisconoun'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degliatti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archiviodello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile trapersone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimonialeo di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se
l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministeropuo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; intal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza cheha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unionecivile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia ela nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o.tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente conl'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovverosentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misuracautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stessosesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza diproscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stessosesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicanogli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle causeimpeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle partidell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministeroe da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo eattuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenzadell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.
7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cuiconsenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore dieccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa.Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' statodato per effetto di errore sull'identita' della persona o di erroreessenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e'cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovverosia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e'essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte,si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se leavesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedirelo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2),3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ol'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' dellaprima unione civile, tale questione deve essere preventivamentegiudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificatadal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, chedeve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del lororegime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagraficie alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le partipossono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile trapersone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i lorocognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune ilproprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stessosesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimidoveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenzamorale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sonotenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propriacapacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire aibisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare efissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il poteredi attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dellostesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e'costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimonialisi applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Leparti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa digrave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare condecreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter delcodice civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudicetutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile trapersone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possonoessere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quandoil male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra partedell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente oascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita'
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicanole disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codicecivile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primocomma, numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela deidiritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unionecivile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che siriferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelleleggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicanoanche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dellostesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non siapplica alle norme del codice civile non richiamate espressamentenella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito inmateria di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso siapplicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X deltitolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IVdel libro secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delleparti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previstidall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hannomanifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanziall'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda discioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalladata della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primocomma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libroquarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sessodetermina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stessosesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbianomanifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di noncessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazionedell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, ilGoverno e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi inmateria di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispettodei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle
b) modifica e riordino delle norme in materia di dirittointernazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplinadell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalleleggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessariocoordinamento con la presente legge delle disposizioni contenutenelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e neidecreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati suproposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministrodell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ilMinistro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, aseguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmessoalla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su diesso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, ipareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsotale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche inmancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareriparlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza deltermine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato ditre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascundecreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo'adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da unmatrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile trapersone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnareil matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile trapersone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilitele disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registrinell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigoredei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficaciaa decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 siintendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unitestabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenzamorale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita'o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimentoalla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti alconiuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hannodiritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alleinformazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suorappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e divolere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, lemodalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in formascritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla,alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codicecivile, in caso di morte del proprietario della casa di comuneresidenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuaread abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari allaconvivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinqueanni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili delconvivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare adabitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore atre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui ilconvivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa dicomune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuovaconvivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contrattodi locazione della casa di comune residenza, il convivente di fattoha facolta' di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiarecostituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie perl'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo ocausa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, iconviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo delcodice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fattoche presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresadell'altro convivente spetta una partecipazione agli utilidell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agliincrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurataal lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di proceduracivile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «odel convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore oamministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fattoillecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile allaparte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per ilrisarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapportipatrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizionedi un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la suarisoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', conatto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata daun notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle normeimperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che haricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazionedell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate lecomunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo'contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita incomune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' dilavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui allasezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codicecivile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo'essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza conle modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nellecertificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativaprevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il
56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termineo condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini ocondizioni, questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabileche puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o diun altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 delcodice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi inpendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso dirinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto dicui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non siapronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un conviventeed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delleparti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dicui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a normadel comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione deibeni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunionemedesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dicui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo delcodice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio pergli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunquediscendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenzail professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltreche agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel casoin cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva delrecedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', devecontenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso alconvivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente cheha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altrocontraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticatoil contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraentesuperstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e'inserito il seguente:«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). -
1. Ai contratti diconvivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Aicontraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo incui la convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionaliche regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 delpresente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di europer l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milionidi euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro perl'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milionidi euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni dieuro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro perl'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017,mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi daripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia edelle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sullabase dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio deglioneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministrodell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cuial comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con propriodecreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degliscostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
Data a Roma, addi' 20 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 dellaCostituzione:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce idiritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalita', erichiede l'adempimento dei doveri inderogabili disolidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali.E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli diordine economico e sociale, che, limitando di fatto laliberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono ilpieno sviluppo della persona umana e l'effettivapartecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazionepolitica, economica e sociale del Paese.».
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Codice civile:«Art. 87 (Parentela, affinita', adozione). - Nonpossono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei outerini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anchenel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiaratonullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata lacessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottantee il coniuge dell'adottato.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decretoemesso in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicatidai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel casoindicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da unmatrimonio dichiarato nullo.Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblicoministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto esesto dell'art. 84.».
Comma 5:
- Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119, 120,123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile:
«Art. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge). - Divenutaeseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, ilconiuge puo' contrarre nuovo matrimonio.».
«Art. 68 (Nullita' del nuovo matrimonio). - Ilmatrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualorala persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiaratonullo.La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cuie' accertata la morte, anche se avvenuta in una dataposteriore a quella del matrimonio.».
«Art. 119 (Interdizione). - Il matrimonio di chi e'stato interdetto per infermita' di mente puo' essereimpugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutticoloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo delmatrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata ingiudicato, ovvero se l'interdizione e' stata pronunziataposteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo delmatrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocatal'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocatal'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno.».
«Art. 120 (Incapacita' di intendere o di volere). - Ilmatrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che,quantunque non interdetto, provi di essere stato incapacedi intendere o di volere, per qualunque causa, anchetransitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.L'azione non puo' essere proposta se vi e' statacoabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace harecuperato la pienezza delle facolta' mentali.».
«Art. 123 (Simulazione). - Il matrimonio puo' essereimpugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbianoconvenuto di non adempiere agli obblighi e di nonesercitare i diritti da esso discendenti.L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dallacelebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui icontraenti abbiano convissuto come coniugi successivamentealla celebrazione medesima.».
«Art. 125 (Azione del pubblico ministero). - L'azionedi nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministerodopo la morte di uno dei coniugi.».
«Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza delgiudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' delmatrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno deiconiugi, ordinare la loro separazione temporanea durante ilgiudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue iconiugi o uno di essi sono minori o interdetti.».
«Art. 127 (Intrasmissibilita' dell'azione). - L'azioneper impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi senon quando il giudizio e' gia' pendente alla mortedell'attore.».
«Art. 128 (Matrimonio putativo). - Se il matrimonio e'dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido siproducono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza chepronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hannocontratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e'stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti delmatrimonio valido rispetto ai figli.Se le condizioni indicate nel primo comma si verificanoper uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto infavore di lui e dei figli.Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafededa entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio validorispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvoche la nullita' dipenda da incesto.Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figlisi applica l'art. 251.».
«Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). - Quandole condizioni del matrimonio putativo si verificanorispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre acarico di uno di essi e per un periodo non superiore a treanni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ovequesti non abbia adeguati redditi propri e non sia passatoa nuove nozze.Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo aifigli, si applica l'art. 155.».
«Art. 129-bis (Responsabilita' del coniuge in mala fedee del terzo). - Il coniuge al quale sia imputabile lanullita' del matrimonio, e' tenuto a corrispondereall'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio siaannullato, una congrua indennita', anche in mancanza diprova del danno sofferto. L'indennita' deve comunquecomprendere una somma corrispondente al mantenimento pertre anni. E' tenuto altresi' a prestare gli alimenti alconiuge in buona fede, sempre che non vi siano altriobbligati.Il terzo al quale sia imputabile la nullita' delmatrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buonafede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' previstanel comma precedente.In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno deiconiugi nel determinare la nullita' del matrimonio e'solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamentodell'indennita'.».
Comma 7:
Si riporta il testo dell'art. 122, comma 3, numeri 2),3) e 4), del Codice civile:
«Art. 122 (Violenza ed errore). - Commi 1. e 2.(Omissis).L'errore sulle qualita' personali e' essenzialequalora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge,si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suoconsenso se le avesse esattamente conosciute e purche'l'errore riguardi:
1) (Omissis).
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delittonon colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni,salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima dellacelebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento nonpuo' essere proposta prima che la sentenza sia divenutairrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale oprofessionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia statocondannato per delitti concernenti la prostituzione a penanon inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo'essere proposta prima che la condanna sia divenutairrevocabile;(Omissis).».
Comma 13:
- Si riporta il testo degli articoli 162, 163, 164 e166 del Codice civile:
«Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). - Leconvenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per attopubblico sotto pena di nullita'.La scelta del regime di separazione puo' anche esseredichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,ferme restando le disposizioni dell'art. 194.Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposteai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio nonrisultano annotati la data del contratto, il notaio rogantee le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui alsecondo comma.».
«Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le modifichedelle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive almatrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e'stipulato col consenso di tutte le persone che sono stateparti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con attopubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce isuoi effetti se le altre parti esprimono anchesuccessivamente il loro consenso, salva l'omologazione delgiudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte lepersone che hanno partecipato alla modificazione delleconvenzioni o dai loro eredi.Le modifiche convenute e la sentenza di omologazionehanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fattaannotazione in margine all'atto del matrimonio.L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine dellatrascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa siarichiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.».
«Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).
- E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle
convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei
confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se
fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali.».
«Art. 166 (Capacita' dell'inabilitato). - Per la
validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel
contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro
il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e'
necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se
questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla
nomina di un curatore speciale.».
- Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo libro del
Codice civile:
«Titolo VI - Del matrimonio
Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione II - Del fondo patrimoniale; Sezione III -
Della comunione legale; Sezione IV - Della comunione
convenzionale; Sezione V - Del regime di separazione dei
beni; Sezione VI - Dell'impresa familiare.».
Comma 14:
- Si riporta il testo dell'art. 342-ter del Codice
civile:
«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). -
Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti
o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di
istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra
l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e
l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime
di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro
dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai
precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e
puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le
modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice
provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu'
opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della
forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.».
Comma 17:
- Si riporta il testo degli articoli 2118 e 2120 del
Codice civile:
«Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.».
«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di
priorita' per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.».
Comma 19:
Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile reca:
«Degli alimenti».
- Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,
2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:
«Art. 116 (Matrimonio dello straniero nella
Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a
cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano.
Commi 2. e 3. (Omissis).».
«Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). -
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto
dall'art. 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che,
allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare
rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di
annullamento o di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il
sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura
atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».
«Art. 2647 (Costituzione del fondo patrimoniale e
separazione di beni). - Devono essere trascritti, se hanno
per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo
patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i
beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di
acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)
ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi
titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del
bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono
essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che
successivamente entrano a far parte del patrimonio
familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i
coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo
patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita
d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla
trascrizione dell'acquisto a causa di morte.».
«Art. 2653 (Altre domande e atti soggetti a
trascrizione a diversi effetti). - Devono parimenti essere
trascritti:
1) - 2) - 3) (Omissis).
4) le domande di separazione degli immobili dotali e
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente
per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo
scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che,
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno
validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni
dotali o a beni della comunione;
5) (Omissis).».
«Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la
trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
del titolo, una nota in doppio originale, nella quale
devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per queste ultime e per le societa'
semplici, anche delle generalita' delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l'eventuale denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita'
giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si
riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
2826, nonche', nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma
4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del
diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne
deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale
menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la
condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale
e' scaduto.».
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1983, n. 133, S.O.
Comma 21:
- Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I,
del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro
secondo del Codice civile:
«TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo III - Dell'indegnita'; Capo X - Dei legittimari
TITOLO II - Delle successioni legittime
TITOLO IV - Della divisione
Capo II - Della collazione; Capo V-bis. - Del patto di
famiglia.».
Comma 23:
- Si riporta il testo dell'art. 3, numero 1) e numero
2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio):
«Art. 3 - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la
circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del
numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
b) (Omissis);
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) - g) (Omissis).».
Comma 25:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da
5 a 11, degli articoli 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter,
12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata legge 1°
dicembre 1970, n. 898:
«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune
dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche
questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della
Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o
dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso e'
fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce
all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di
figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la
data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve
avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed
il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare
memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o
legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono
allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e
con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si
presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche',
disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione
dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,
se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica
l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro
cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell'udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all'art.
163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente
assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il
contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3),
4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli
articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura
civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,
commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del
codice di procedura civile. Si applica altresi' l'art. 184
del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza
non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza
e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il
giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo
della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente
esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla
prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i
coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei
figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi
che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con
gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui
al comma 8.».
«Art. 5. - 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
Commi da 2. a 4. (Omissis).
5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice
di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo' procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo',
in caso di palese iniquita', escludere la previsione con
motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del Tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore
di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze.».
«Art. 8. - 1. Il Tribunale che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio puo' imporre all'obbligato di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6.
2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice
civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge
obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta
giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme
dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione
diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi
degli articoli 5 e 6.
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei
confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al
momento della notificazione, all'assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,
provvede il giudice dell'esecuzione.
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare
direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione
periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la
meta' delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive
anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro
dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.
Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta'
per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli
articoli 5 e 6.».
«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».
«Art. 9-bis. - 1. A colui al quale e' stato
riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di
somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato
di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato,
puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita'
tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita'
del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita',
delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita'
degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno
non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art.
5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione
dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto
all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove
nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga
lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente
attribuito.».
«Art. 10. - 1. La sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere
trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del
tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu
trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno
efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno
dell'annotazione della sentenza.».
«Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non
passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno
ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennita' di
fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita'
viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento
dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.».
«Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai
quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione
di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un
figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita
automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a
ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di
pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta
sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al
genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui
agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
«Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti
di obbligazione di cui alla presente legge e' competente
anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita
l'obbligazione dedotta in giudizio.».
«Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di
cittadina italiana, la legge nazionale del quale non
disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui
alla presente legge.».
«Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae
all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma
degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le
pene previste dall'art. 570 del codice penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile):
«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio). - 1. La convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita e'
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene
che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde
all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
trasmette, entro cinque giorni, al presidente del
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'art. 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3,
terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;
b) all'art. 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio»;
c) all'art. 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».
«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1. I
coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale
ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, del comune di residenza di uno di loro o del comune
presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio,
con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna
delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di
un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o
ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo
non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui
al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione
personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo
condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile,
quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla
ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli
adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione
equivale a mancata conferma dell'accordo.
4. All'art. 3, al secondo capoverso della lettera b)
del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dopo le parole "trasformato in consensuale" sono
aggiunte le seguenti: ", ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.".
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'
aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";
b) all'art. 63, comma 1, dopo la lettera g), e'
aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio";
c) all'art. 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'
aggiunta la seguente lettera: "d-ter) degli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile".
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il
seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da
parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'
essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.
4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Comma 32:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del Codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Liberta' di stato). - Non puo' contrarre
matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio o da un'unione
civile tra persone dello stesso sesso precedente.».
Comma 33:
- Si riporta il testo dell'art. 124 del Codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 124 (Vincolo di precedente matrimonio). - Il
coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o
l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro
coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio,
tale questione deve essere preventivamente giudicata.».
Comma 37:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente):
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.».
«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i
seguenti fatti:
a) (Omissis);
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
(Omissis).».
Comma 42:
- Si riporta il testo dell'art. 337-sexies del Codice
civile:
«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della
casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e
opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'
obbligato a comunicare all'altro, entro il termine
perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di
residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga
al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a
carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto.».
Comma 47:
- Si riporta il testo dell'art. 712 del Codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per
interdizione o inabilitazione si propone con ricorso
diretto al tribunale del luogo dove la persona nei
confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la
domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il
cognome e la residenza del coniuge o del convivente di
fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini
entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore
dell'interdicendo o dell'inabilitando.».
Comma 48:
- Si riporta il testo dell'art. 404 del Codice civile:
«Art. 404 (Amministrazione di sostegno). - La persona
che, per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi, puo' essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».
Comma 52:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223:
«Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora
abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di
impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono
considerate membri della convivenza, purche' non
costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,
locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza
anagrafica.».
«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche).- 1. L'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei
genitori o presso il comune di residenza della madre
qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e'
residente la persona o la convivenza cui il nato e' stato
affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall'estero
dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato
secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del
presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di
cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, nonche' per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
successivamente ricomparse devesi procedere a nuova
iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo
di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione
nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro
sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica
dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quinto, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero
dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i
doveri dell'ufficiale di anagrafe.».
Comma 55:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Comma 57:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Codice civile:
«Art. 88 (Delitto). - Non possono contrarre matrimonio
tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu
ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di
proscioglimento.».
Comma 64:
- La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.
Comma 65:
- Si riporta il testo degli articoli 433 e 438, comma
2, del Codice civile:
«Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.».
«Art. 438 (Misura degli alimenti). - 1. (Omissis).
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno
di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia
necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero'
riguardo alla sua posizione sociale.
3. (Omissis).».
Comma 66:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - Commi da 1. a 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Comma 67:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 12, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Commi
da 1. a 11. (Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
Commi 13. e 14. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - Commi da 1. a 4.
(Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
Commi da 6. a 18. (Omissis).».