Evoluzione dell’istituto della separazione
Con la riforma del 1975, l’istituto della separazione cambia fisionomia, caratteri e funzioni.
Prima della riforma del diritto di famiglia la separazione era considerata una sanzione legata alla colpa del coniuge per la violazione dei doveri coniugali (adulterio, ingiurie gravi, ecc.).
La colpa, inoltre, differiva tra marito e moglie in ordine alla violazione dell’obbligo di fedeltà.
Situazione dopo il 1975
Dopo la riforma del 1975 la separazione viene vista come rimedio alla intollerabilità (soggettiva) della convivenza, il che ha profondamente innovato la previgente disciplina della separazione personale dei coniugi, eliminando la concezione della sanzione basata sulla colpa, e introducendo il concetto di rimedio a una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all’educazione della prole, anche indipendente dalla volontà dei coniugi.
Art 150 codice civile
La riforma introduce il terzo comma dell’art. 150 c.c.: Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi, mentre prima il diritto di chiedere la separazione spettava solo al coniuge non colpevole.
Tale regola vuol significare che i coniugi che agiscono per la separazione lo fanno in funzione di un interesse proprio e non in vista di un interesse superiore della famiglia.
L’interesse ad agire è, così, proprio di ciascuno dei coniugi.