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Casa Coniugale

La casa coniugale o familiare deve intendersi l’immobile in cui la famiglia abbia vissuto normalmente, essa comprende i mobili e i complementi di arredo, salvo quelli di uso strettamente personale del coniuge non assegnatario della casa (che può portarli altrove, con se).

La casa coniugale è generalmente assegnata all’affidatario dei figli, pertanto nella maggior parte dei casi alla madre.

Questa scelta ha la finalità di garantire alla prole la conservazione delle condizioni di vita precedenti la separazione.

Al momento dell'assegnazione il Giudice tiene conto delle condizioni economiche dei coniugi.

Nel caso la casa in oggetto sia in locazione, l’assegnatario della casa subentra nel contratto di locazione e sarà responsabile del pagamento del canone mensile.

Se la casa è di proprietà esclusiva del coniuge non affidatario, l’altro può vedersi attribuito un diritto di godimento a titolo gratuito, ma a suo carico sono le spese ordinarie per la casa (compreso il pagamento dell’IMU poiché i soggetti passivi dell’IMU sono individuati dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011).

In linea di massima, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile. Tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario); qualora la casa familiare sia attribuita al coniuge non avente diritto al mantenimento, questi dovrà all’altro un corrispettivo adeguato.

Cessione del diritto di godimento

Merita sottolineare il fatto che il diritto di abitazione della casa coniugale è intrasmissibile e incedibile. La sua estinzione si lega alla morte del titolare o al provvedimento che accerti il venir meno delle esigenze che ne motivarono la previsione in favore del coniuge.

Esso cessa, inoltre, col venir meno della separazione personale; non si può escludere che sia di nuovo attribuibile allo stesso coniuge in sede di divorzio.

Nel caso in cui non siano presenti figli la spettanza della casa dipende dall’accordo dei coniugi e delle condizioni economiche.

Sentenza Cassazione n° 454/1989 sulla casa familiare

Il diritto all’assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile. Lo scopo della norma suddetta è quella di assicurare una conveniente sistemazione per i figli incolpevoli del fallimento del matrimonio e di impedire che questi, oltre al trauma e ai disagi della separazione voluta dei genitori, debbano subire anche il trauma e i disagi dell’allontanamento dall’ambiente in cui hanno vissuto.

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