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Assegno di mantenimento

Assegno di mantenimentoL’assegno di mantenimento è una somma di denaro che un coniuge può versare all’altro mensilmente, o anche pattuibile in un'unica soluzione, per consentire di mantenere il tenore di vita avuto in precedenza: per questo la sua misura è molto variabile e cambia da famiglia a famiglia.

Normalmente l’assegno viene accreditato alla parte economicamente più debole e non in grado si sostentarsi autonomamente.

La misura dell’assegno è pattuita dai coniugi attraverso il ricorso, nella separazione consensuale, e decisa dal giudice, valutando le richieste delle parti, nella separazione giudiziale.

Se vi sono figli, al coniuge affidatario spetta una somma per il loro mantenimento, anche se maggiorenni (ricordiamo che tutti i doveri verso i figli non sono derogabili dalla volontà delle parti e non si estinguono nemmeno con il raggiungimento della maggiore età).

Il calcolo dell’ammontare dell’assegno nella separazione consensuale è libero e pattuibile dai coniugi, salvo la garanzia di tutela dei figli.

Generalmente i coniugi seguono, per analogia, le disposizioni che guidano il giudice nella (diversa) separazione giudiziale in cui l’assegno deve essere tale da consentire ai due nuclei familiari, che derivano dall’avvenuta separazione, di avere lo stesso tenore di vita, in modo che il danno economico derivante dalla scissione sia equamente ripartito tra i due genitori e che ai figli (se ci sono) sia garantito una qualità di vita sostanzialmente uguale, sia durante la convivenza con la madre che con il padre.

Gli indici utili al calcolo dell’assegno di mantenimento sono: dati anagrafici, zona di residenza della famiglia (Nord, Centro, Sud), Anno di nascita dei due coniugi, Anno di matrimonio (se coniugati), Numero di figli, Anno di nascita dei figli, Accordi circa la convivenza dei figli (occorre capire quanti giorni (circa) in un anno ciascuno dei figli passerà con la madre e quanti col padre), reddito dei coniugi (la cifra da considerare deve comprendere la somma di tutti i redditi da lavoro sia dipendente che autonomo e tutti i redditi da capitale, compresi interessi su titoli, affitti di immobili, partecipazioni societarie), eventuali debiti o mutui, disponibilità di case (affitto, proprietà, comodato gratuito, usufrutto).

Ricordiamo che l’art 158 c.c. impone che: “Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”, pertanto facendo un esempio: se vostra moglie non ha reddito e voi pattuite un assegno di zero euro per il mantenimento dei figli il giudice potrebbe riservarsi la possibilità di chiedere un adeguamento delle condizioni di separazione.

In tema di mantenimento vige il criterio di adeguamento automatico dell’ammontare dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Quando sopravvengono fatti nuovi che modificano le condizioni patrimoniali di separazione, ciascuno dei coniugi può chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti che hanno disposto l'assegno di mantenimento. In caso di non rispetto dell'obbligazione si può procedere al recupero delle somme non versate.

Inoltre, il coniuge non affidatario dovrà contribuire per la metà alle spese straordinarie sostenute per il figlio relative all'istruzione, per le cure mediche, per lo svolgimento di attività sportiva o ricreativa.

In dottrina si distingue tra assegno di mantenimento e alimenti, intendendo con quest’ultimo la somma versata per i viveri, ma nella pratica la somma da versare viene chiamata contributo mensile in forma generica e omnicomprensiva.

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