Vuoi Separarti, Ma non Sai Come Fare? Chiedi Informazioni Gratuitamente. |
Una delle domande più ricorrenti su questo tema è: “A chi vengono affidati di regola i figli?”
A questa domanda non si può dare una risposta in ambito di separazione consensuale, poiché con questo tipo di separazione sono i coniugi a stabilire la situazione riguardo ai figli.
L’unico vero criterio che regola l’affidamento è la tutela dell’interesse e la tutela della prole, principio valente per tutte le disposizioni in tema di separazione consensuale.
È prassi che l'affidamento sia condiviso da entrambi i genitori, ma con prevalenza della madre, soprattutto se i figli sono molto piccoli, venga disposto a favore della madre.
Vi sono poi casi molto rari, nei quali, o per accordo tra i coniugi, o per garantire più incisivamente gli interessi del minore, l'affidamento viene concesso al padre.
Nell’affidamento congiunto o quello alternato i compiti e le responsabilità tra i genitori vengono ripartiti in modo eguale.
In qualunque caso si suol dire che il genitore ha il diritto-dovere di visitare i figli per passare del tempo con loro per ottemperare i propri doveri oppure esercitare un proprio diritto, eccetto quando queste attività si rivelino di evidente pregiudizio per l’educazione della prole (esempio: abuso continuo di alcool/droghe).
Per quanto riguarda gli altri parenti è degno di nota un accenno ai diritti dei nonni. La legge prevede espressamente il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i propri nipoti.
Di seguito riportiamo i testi degli articoli di legge più rilevanti, essendo stati riformati recentemente usano un lessico comprensibile:
L’articolo 155 del codice civile prescrive:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
Art. 155-bis. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 12-sexies Legge 1° dicembre 1970, n. 898
“Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste all’art. 570 del Codice penale.”
Articolo 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico (1) , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge (ad esempio con l'abbandono del tetto coniugale), il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.”
Commenti
Ai fini della sussistenza del reato, l'abbandono del domicilio domestico deve concretarsi in un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione.
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto giustificato l'abbandono quando ricorrano circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente che rendano impossibili la prosecuzione della convivenza a danno dell'educazione della prole. Occorre poi ricordare che il nuovo diritto di famiglia [v. l. 19-5-1975, n. 151] consente esplicitamente l'allontanamento dalla residenza familiare quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ne consegue che nelle ipotesi suddette non sussiste reato, essendo giustificato l'abbandono del domicilio domestico.
Commette il delitto previsto dall'art.12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 anche colui che sia parzialmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 30 ottobre 2007, n. 22882.