• Home
  • Abbandono del tetto coniugale
divorzio coniugi  Vuoi Separarti, Ma non Sai Come Fare?
Chiedi Informazioni Gratuitamente.
 FRECCIA DX VIOLA

Abbandono del tetto coniugale

Per abbandono del tetto coniugale si intende l’interruzione della convivenza.

Il tema dell’abbandono della casa coniugale viene affrontato sia dal codice civile, sia da quello penale che dalla recente giurisprudenza (vedi glossario) di Cassazione.

Articolo 143 del c.c., Diritti e doveri reciproci dei coniugi: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

Articolo 570 del codice penale titolato Violazione degli obblighi di assistenza familiare: ”Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro…”

Ad oggi, però, tale comportamento può essere punito penalmente ai sensi dell’art. 570 c.p., solo quando l’allontanamento risulta privo di una giusta causa (da ricollegare a fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza – come una condotta ingiuriosa e/o pressante dell’altro coniuge – o tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole), connotato da reale disvalore dal punto di vista etico e sociale (Cassazione penale , sez. VI, sentenza 02.04.2012 n° 12310).

>Cassazione penale , sez. VI, sentenza 02.04.2012 n° 12310 sull’abbandono del tetto coniugale. Il reato di cui all'art. 570 co. 1 c.p., nella forma dell'abbandono del domicilio domestico, non può ritenersi configurabile per il solo fatto storico dell'avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale. Posto che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un'effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge "abbandonato".

Attenzione perché l’abbandono della casa coniugale può determinare motivo di addebito della separazione ed avere quindi ripercussioni economiche, in caso di separazione giudiziale.

Clicca qui per approfondire il tema dell'abbandono da un punto di vista psicologico.

Valutazione Gratuita
  1. Problema
    Valore non valido
  2. E-mail
    Invalid email address.
  3. Cellulare
    Valore non valido
  4. Nome
    Please type your full name.
  5. Città
    Valore non valido